L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni
Cessazione dell'obbligo di mantenimento
La soglia di età
Ovviamente, è opportuno valutare caso per caso ma certamente stabilire almeno di massima delle "soglie" consente di evitare ricorsi che alimentano vere e proprie forme di parassitismo di figli adulti ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
La cessazione del dovere secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione con ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168 sancisce che il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.Pertanto, non qualunque tipo di lavoro fa cessare l'obbligo del mantenimento (ad esempio un lavoro precario) ma è sufficiente un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica. E' evidente che a prescindere dall'età e della posizione socio culturale della famiglia una colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio determina la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Ad esempio la Corte di Cassazione con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava iscritto da più di otto anni.
L'indipendenza e l'autosufficienza economica presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento si considerano raggiunte ove il figlio trovi un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.
La Corte di Cassazione ha affermato che laddove il figlio ottenga una serie di "contratti a termine e guadagni contenuti" possa dirsi raggiunta la sua autosufficienza economica (Cass. Civ. sentenza n. 13354 del 26.05.2017).
Invece, al contrario, in materia di contratto di apprendistato, la sentenza della Corte di Cassazione, numero 407, del 13.01.2007, ha stabilito che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, "atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato….si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato".
Ove il figlio maggiorenne successivamente al raggiungimento della piena autosufficienza economica perda il lavoro, non potrà comunque più chiedere il mantenimento ai genitori ma vi sarà al massimo e al ricorrerne delle condizioni un obbligo alimentare".
La legittimazione attiva a richiedere l'assegno è attribuita sia al figlio maggiorenne che al genitore convivente con il figlio.
L'onere della prova sulla raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne spetta al genitore obbligato.
L'entità dell'assegno di mantenimento
Responsabilità penale per omesso versamento
Con una recente sentenza ( sentenza n. 23601/2017
), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sulla questione se, in tema di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, nell'ipotesi di tardiva registrazione del contestuale e separato accordo recante l'importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, sia configurabile un'ipotesi di sanatoria di tale nullità, e quindi hanno affrontato la questione se, pur al di là ed a prescindere dalla violazione dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, anche per i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione debba farsi - in ipotesi di atti negoziali integranti un mero escamotage per realizzare una finalità di elusione fiscale - applicazione del principio affermato nella citata sentenza del S.U., 17 settembre 2015, n. 18213, con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo.
La legge, come noto, impone che il contratto di affitto a uso abitativo sia non solo scritto, ma anche registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso contrario il contratto è nullo. Pertanto, che succede in caso di omessa registrazione di affitto a uso commerciale?
Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, co. 346, della L. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.
In tema di locazione immobiliare per uso non abitativo, quindi, la mancata registrazione del contratto si pone in contrasto con la legge secondo cui: i «contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati». Il contratto è dunque nullo per violazione di norme imperative. Tuttavia, è possibile sanare la nullità con una registrazione tardiva del contratto stesso. La registrazione tardiva non solo regolarizza le parti da un punto di vista fiscale (le sanzioni per l'evasione fiscale sono infatti ridotte se la registrazione avviene entro un anno, grazie al meccanismo del ravvedimento operoso), ma anche "mette in salvo" il contratto da tutte le conseguenze civilistiche della nullità. Il che significa che per le annualità/mensilità in cui il contratto non è stato registrato non è più possibile chiedere la restituzione dei canoni di locazione. La registrazione, dunque, anche se avviene in ritardo rispetto al termine di legge (30 giorni dalla data di stipula del contratto) ha effetto "retroattivo" e sana il contratto che, altrimenti, sarebbe stato nullo e non avrebbe prodotto alcun effetto. Il contratto è valido anche per il periodo anteriore alla registrazione, periodo che altrimenti sarebbe stato affetto da nullità.
E' nullo invece il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.
La sanzione di nullità sancita dall'art. 79 della L. n. 392 del 1978, tradizionalmente intesa come volta a colpire le sole maggiorazioni del canone previste "in itinere" e diverse da quelle consentite "ex lege", deve, invece, essere letta nel senso che il patto di maggiorazione del canone è nullo anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale, del rapporto.
In definitiva, la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; è invece nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.
In materia di sinistro stradale, il trasportato di un veicolo non assicurato può chiedere il risarcimento del danno al fondo di garanzia anche avvalendosi del regime di responsabilità di cui all’art. 141 del codice delle assicurazioni private e, quindi, senza alcuna esigenza di provare la genesi del danno. Il Tribunale di Foggia, in persona del Magistrato Dott. Vincenzo De Palma, con sentenza n. 227/2018, pronunziata il 13 settembre 2018, nel contesto di una controversia in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, ha fissato tre importanti principi di diritto in relazione a problematiche che, seppur differenti fra di loro, tendono a ricorrere congiuntamente con una certa frequenza in cause di questo genere.
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La prima affermazione riguarda il diritto del soggetto trasportato in un veicolo privo di copertura assicurativa di esigere il risarcimento del danno nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, purché inconsapevole che il mezzo motorizzato stesse circolando illegalmente. Si discute dell’ipotesi in cui il danneggiato non sia trasportato contro la sua volontà, ma, pur avendo fatto liberamente accesso sull’abitacolo, non sia edotto della mancata assicurazione dell’autoveicolo.
Per giungere a tale conclusione, il giudice propone un’interpretazione dell’art. 283, 1° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private), contenente il catalogo dei danni suscettibili di attivare la tutela risarcitoria del fondo di garanzia, in combinato disposto con l’art. 141, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicoli in cui viaggiava.
L’art. 283, comma 1, del codice delle assicurazioni private, se letteralmente interpretato, non sembra autorizzare la proposizione di domande risarcitorie contro il fondo di garanzia da parte del soggetto trasportato su un motoveicolo non assicurato che intenda esercitare l’azione diretta di cui all’art. 141.
Più precisamente, l’art. 283, comma 1 , lett. b), nell’assegnare al fondo di garanzia l’obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione di mezzi non assicurati, include chiaramente l’ipotesi in cui la responsabilità di questi ultimi sia predicata ai sensi dell’art. 2054 c.c., ma nulla testualmente dispone con riferimento all’evenienza in cui essa sia predicata alla stregua dell’art. 141 c.p.a..
Infatti, le due fattispecie normative di imputazione dell’ obbligazione risarcitoria (art. 2054 ed art. 141 c.a.p.) sono sensibilmente differenti, in quanto la prima si fonda su una sorta di presunzione di colpa, superabile con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (da ultimo: Cass. civ. sez. III, 20 marzo 2017, n. 7056), mentre la seconda definisce limpidamente una forma di responsabilità oggettiva, esclusa dal solo caso fortuito.
Non è un caso, del resto, che soltanto l’art. 2054 c.c. richiama il concetto di causazione del sinistro ad opera del mezzo motorizzato (“ il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo …”), essendo l’azione diretta ex art. 141 emancipata da ogni valutazione in punto di causalità e di colpa (“… a prescindere dall’accertamento dell’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro …”).
In altri termini, la vittima di un sinistro stradale, secondo le norme generali sulla responsabilità civile ex art. 2054 c.c., beneficia dell’altrui presunzione di responsabilità; di contro, il diritto risarcitorio del trasportato, sulla base della disposizione eccezionale di cui all’art. 141 c.a.p., non si fonda su alcuna stima in ordine alla colpa del conducente del veicolo antagonista, che, infatti, non deve essere né allegata, né dimostrata ( Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181, correttamente richiamata nella sentenza in discorso, nonché: Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19963).
Pertanto, la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 141, differenziandosi ontologicamente da quella di cui all’art. 2054 c.c., non può automaticamente sussumersi nella categoria di cui all’art. 283, comma 1, lett. b) e, quindi, beneficiare della tutela risarcitoria offerta dal fondo di garanzia, se non attraverso espedienti interpretativi o, ancor meglio, un’esegesi costituzionalmente orientata, che, in effetti, il giudice foggiano compie.
Nella sentenza in discorso, infatti, si mette in luce l’esigenza, più volte rammentata dalla Corte Costituzionale ( Corte cost. ord., 24 novembre 2010, n. 336; Corte cost. ord., 13 giugno 2008, n. 205), di tutelare il trasportato inconsapevole che il veicolo su cui è a bordo non sia assicurato, da intendersi quale soggetto debole, siccome, al contempo, esposto all’azione potenzialmente lesiva tanto del conducente del mezzo ospitante, quanto dell’automobile antagonista.
L’approccio metodologico appare corretto, postulando l’incidente di costituzionalità l’infruttuosa ricerca di soluzioni costituzionalmente adeguate ( Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 193; Corte cost. ord. 30 maggio 2008, n. 193; Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 193; Corte cost. ord. 16 maggio 2008, n. 156; Corte cost. ord. 16 maggio 2008, n. 155; Corte cost. ord. 16 maggio 2008, n. 156; Corte cost. sent. 16 maggio 2008, n. 147).
L’unico argomento adoperato dall’ordinanza in esame, consistente nell’opportuna implementazione della protezione accordata al trasportato, è sufficiente a giustificare la conclusione a cui è addivenuta.
In difetto di una violazione della minima tutela costituzionale garantita al danneggiato (rilevante ai sensi dell’art. 3) o di un’irragionevole disparità di trattamento (significativa a mente dell’art. 24), l’attribuzione al danneggiato di un grado di protezione più o meno elevato rientra nella normale discrezionalità legislativa.
Non può escludersi, tuttavia, che il precedente del Tribunale di Foggia potrà condurre ad un successivo incidente costituzionale.
La seconda considerazione giudiziale meritevole di segnalazione riguarda la non vincolatività degli accertamenti della polizia giudiziaria non fondati su una diretta ed incontrovertibile percezione dei sensi: nella specie, la dichiarazione dei militari, secondo cui il veicolo ospitante il trasportato era assicurato, viene ritenuto priva di fede pubblica, siccome fondato su valutazioni approssimative, oltre che superato dalla produzione di documenti attestanti l’intervenuta risoluzione della polizza assicurativa.
La riflessione del giudice foggiano appare ineccepibile, visto che le valutazioni inerenti la stipulazione e l’efficacia di un contratto assicurativo investono questioni di interpretazione giuridica, tutt’altro che assimilabili o riconducibili ai fatti obiettivi che il pubblico ufficiale può attestare con forza fidefacente. In buona sostanza, la polizia giudiziaria può certificare con fede pubblica se sull’automobile v’è il contrassegno obbligatorio per legge, ma non certo sull’efficacia della polizza assicurativa che ne sta alla base.
La terza statuizione di particolare rilevanza concerne, infine, il regolamento delle spese processuali, con il quale il giudice foggiano ha sanzionato sia l’attrice, responsabile per aver proposto una domanda risarcitoria per l’importo di € 259.910,00, a fronte di un danno accertato per la sola somma di € 15.285,94, sia la convenuta, colpevole per non aver accettato, senza giusti motivi, la proposta transattiva formulata, ex art. 185 -bis c.p.c., dal giudice successivamente al deposito della C.T.U., poi rivelatasi coincidente con la sentenza.
Così, la convenuta è stata condannata al rimborso, in favore dell’attrice, delle spese processuali, ma i compensi d’avvocato per le prime tre fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria) sono state liquidate in misura pari alla metà dei valori medi del parametro di riferimento, mentre quelli per la fase decisoria sono stati stimati nella misura massima.
Questa deliberazione appare coerente con il recente orientamento in tema di mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis che avrebbe altresì potuto irrogare la diversa, e forse più afflittiva, sanzione ex art. 96 c. 3 c.p.c.
